Protocollo MEF-ACRI

PROTOCOLLO DI INTESA

 

tra

 

IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)

 

e

 

L’ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE DI RISPARMIO S.P.A. (ACRI)

 

Premesso che

 

con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono state emanate le disposizioni relative alla “Disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui  all’art.  11,  comma  1,  del  decreto legislativo  20  novembre  1990,  n.  356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”;

 

con  decreto  del  18  maggio  2004,  n.  150  è  stato  emanato  il  “Regolamento  ai  sensi  dell’art.  11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie”;

 

l’art.  10,  comma  2,  del  decreto  legislativo  153/99,  prevede  che  “la  vigilanza  sulle  fondazioni bancarie ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle  fondazioni,  la  redditività  dei  patrimoni  e  l’effettiva  tutela  degli  interessi  contemplati  negli statuti”;

 

la  ratio  di  tale  norma  deve  essere  individuata  nell’interesse  pubblico  a  controllare  che  siano efficacemente e correttamente perseguite le finalità istituzionali proprie delle suddette Fondazioni;

 

nell’ambito dell’esercizio delle proprie prerogative e nei limiti di quanto stabilito dalla legge 461/98 e  dal  decreto  legislativo  153/99,  l’Autorità  di  vigilanza  riconosce  ad  Acri,  quale  organizzazione rappresentativa delle Fondazioni di origine bancaria, un ruolo di interlocutore nella definizione di prassi  e  criteri  di  vigilanza.  In  questa  interazione,  l’Acri  può  concorrere  efficacemente  al perseguimento delle finalità che il legislatore ha assegnato alla vigilanza favorendo la diffusione tra le Fondazioni di buone pratiche operative e l’elaborazione di codici e prassi comportamentali, che possano orientare, in forma condivisa, il raggiungimento di migliori e maggiori standard operativi, in  termini  di  trasparenza,  responsabilità  e  perseguimento  degli  interessi  statutari.  La  Carta  delle fondazioni,  approvata  dall’Assemblea  dell’Acri  il  4  aprile  2012,  è  un  valido  esempio  in  questo

 

Considerato che

 

L’ACRI, in qualità di Associazione di categoria delle Fondazioni di origine bancaria, la Fondazione Roma e   la Fondazione CR di Pisa, promotori del presente accordo, ritengono opportuno rafforzare e valorizzare con il proprio contributo uno stabile e proficuo rapporto di leale collaborazione tra vigilante e vigilati, nonché adottare comportamenti coerenti che consentano alle Parti coinvolte di migliorare l’efficienza e la qualità delle azioni nel rispetto delle proprie specificità e dei principi stabiliti dalla legge;

 

l’esperienza  e  la  casistica  delle  questioni  sottoposte  all’attenzione  dell’Autorità  di  vigilanza  fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo 153/99, nonché il mutato contesto storico, economico e finanziario, hanno progressivamente fatto emergere l’esigenza di specificare la portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni di origine bancaria;

 

le  Fondazioni,  dalla  loro  costituzione,  oltre  alle  azioni  nei  settori  di  intervento  individuati  dal legislatore, hanno svolto un ruolo di solidarietà e sussidiarietà nel terzo settore anche con iniziative, quali la creazione della Fondazione con il Sud, di responsabilità sociale nei confronti dei territori di maggiore svantaggio socio-economico;

 

le  Fondazioni  ritengono  opportuno  definire  parametri  di  efficienza  ed  efficacia  operativa  e gestionale  assumendo  l’impegno  di  applicare  criteri  di  condotta  comuni  in  ordine  a  quanto  di seguito rappresentato:

 

individuare  criteri  di  determinazione  dei  corrispettivi  economici,  comunque  denominati (compensi,  indennità,  gettoni  di  presenza,  medaglie,  altri  oneri  ecc.)  da  attribuire  ai componenti degli organi, in modo da assicurare la loro coerenza con la collocazione delle fondazioni nel terzo settore e l’assenza di finalità lucrative, e tenuto conto degli effetti della crisi economica e finanziaria sulla dimensione patrimoniale e operativa delle fondazioni;

 

favorire,  in  coerenza  con  l’art.  4,  comma  1,  lett.  i)  del  decreto  legislativo  n.  153/1999, l’obiettivo  di  garantire  il  periodico  ricambio  degli  organi  delle  Fondazioni  al  fine  di mantenere un elevato grado di responsabilità nei confronti del territorio;

 

assicurare  adeguati  livelli  di  professionalità  dei  componenti  degli  organi  attraverso procedure di nomina che valorizzino adeguatamente i percorsi professionali e il possesso di competenze specialistiche;

 

preservare  la  funzionalità  del  circuito  della  responsabilità  sociale  delle  fondazioni garantendo  il  pieno  rispetto  del  principio  di  trasparenza,  e  la  diffusione  di  informazioni complete alla collettività sull’attività svolta, usando le modalità e gli strumenti più idonei, fruibili e funzionali;

 

garantire il rispetto dell’art. 6 del decreto legislativo n. 153/99, evitando che le Fondazioni controllino  banche  anche  attraverso  accordi,  in  qualsiasi  forma  conclusi,  che  consentano l’esercizio di un’influenza dominante.

 

Tutto ciò premesso e considerato

 

L’ACRI,  in  persona  del  Presidente  Giuseppe  Guzzetti,  giusta  delega,  in  nome  e  per  conto  delle Fondazioni  … , che con  il  presente  Protocollo  assumono  l’impegno  a  modificare  gli  statuti  secondo  il  contenuto  del presente protocollo d’intesa;

 

il MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze,   ……. prende atto degli impegni assunti dalle Fondazioni  firmatarie  e,  nell’esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  ad  esso  attribuiti  dalla  legge, verificherà il rispetto delle disposizioni statutarie che saranno introdotte.

 

Art. 1

 

Definizioni

 

1.  Nel presente Protocollo si intendono per:

 

•  “Fondazione”:  la  persona  giuridica  di  cui  all’art.  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153;

 

• “Autorità di Vigilanza”: l’autorità prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;

 

• “Società Bancaria Conferitaria”: la società come  definita all’art.  1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

 

• “Impresa  Strumentale”:  impresa  esercitata  dalla  Fondazione  o  da  una  società  di  cui  la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;

 

• Ente strumentale”: ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti.

 

TITOLO I 

 

ASPETTI ECONOMICO PATRIMONIALI

 

Art. 2

 

Gestione del patrimonio

 

1.  L’impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle  attività  istituzionali,  richiede,  tra  l’altro,  una  fase  di  pianificazione  strategica  che definisce una politica di investimento e individua l’asset allocation.

 

2.  La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

 

a)   ottimizzazione  della  combinazione  tra  redditività  e  rischio  del  portafoglio  nel  suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;

 

b)   adeguata  diversificazione  del  portafoglio  finalizzata  a  contenere  la  concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato  della gestione  da determinati emittenti,  gruppi  di imprese, settori di attività e aree geografiche;

 

c)   efficiente  gestione  finalizzata  a  ottimizzare  i  risultati,  contenendo  i  costi  di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

 

3.  La  gestione  del  patrimonio  si  svolge  nel  rispetto  di  procedure  stabilite  in  un  apposito regolamento.  Le  fondazioni  verificano  regolarmente  l’adeguatezza  e  l’efficacia  della struttura  organizzativa,  delle  politiche  di  investimento  e  delle  procedure  di  gestione  e adottano le conseguenti misure correttive.

 

4.  In  ogni  caso,  il  patrimonio  non  può  essere  impiegato,  direttamente  o  indirettamente,  in  esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del  totale  dell’attivo  dello  stato  patrimoniale  della  Fondazione  valutando  al  fair  value esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale.

 

5.  Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell’esposizione più rilevante dell’attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell’arco di sei mesi.

 

6.  Decorsi i termini di cui al successivo comma 8, in caso di superamento della soglia massima di esposizione definita al comma 4 dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell’esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l’aumento di valore ha carattere durevole.  In quest’ultimo caso, le Fondazioni  predispongono  un  piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza.

 

7.  Nell’esposizione  complessiva  verso  un  singolo  soggetto  si  computano  tutti  gli  strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

 

8.  Le Fondazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, hanno un’esposizione superiore a quella massima definita al precedente comma 4, ove la stessa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, la riducono al di sotto dei limiti ivi indicati entro  tre  anni  dalla  sottoscrizione  del  presente  Protocollo.  Ove  l’esposizione  superiore  a quella massima definita riguardi strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati, le  Fondazioni  riducono  la  stessa  al  di  sotto  dei  limiti  indicati  entro  cinque  anni  dalla sottoscrizione  del  presente  Protocollo.  In  entrambi  i  casi  si  terranno  nel  dovuto  conto l’esigenza di  salvaguardare  il  valore del patrimonio, le condizioni di  mercato  e  gli effetti delle cessioni sullo stesso.

 

9.  Le Fondazioni, entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, comunicano all’Autorità di vigilanza tutte le misure adottate per dare attuazione al presente articolo.

 

Art. 3

 

Indebitamento

 

1.  Nel  rispetto  del  principio  di  conservazione  del  patrimonio,  le  Fondazioni  non  ricorrono all’indebitamento  in  nessuna  forma,  salvo  il  caso  di  temporanee  e  limitate  esigenze  di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l’esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

 

2.  Le  Fondazioni  che  alla  data  del  presente  Protocollo  hanno  un’esposizione  debitoria, predispongono  un  programma  di  rientro  in  un  arco  temporale  massimo  di  cinque  anni, provvedendo  a  darne  tempestiva  informativa  all’Autorità  di  Vigilanza.  Per  motivate esigenze, tale termine può essere prorogato su autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza.

 

Art. 4

 

Operazioni in derivati

 

1.  I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. 2.  Un’operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei  tassi  d’interesse,  dei  tassi  di  cambio,  di  indici  azionari  o  dei  prezzi  di  mercato.

 

Un’operazione è considerata “di copertura” quando: a) vi sia l’intento della Fondazione di porre in essere tale “copertura”; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie  (scadenza,  tasso  d’interesse  ecc.)  delle  attività/passività  coperte  e  quelle  del contratto  “di  copertura”;  c)  le  condizioni  di  cui  alle  precedenti  lettere  a)  e  b)  risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

 

3.  Il  comma  1  non  si  applica  per  la  porzione  di  patrimonio  investita  in  Organismi  di investimento  collettivo  del  risparmio  disciplinati  dalla  normativa  di  un paese  dell’Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell’eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione  II,  del  Regolamento  sulla  gestione  collettiva  del  risparmio  emanato  dalla  Banca d’Italia l’8 maggio 2012, e dovrà indicare:

 

a)  un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;

 

b)  un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l’obiettivo di rendimento;

 

c)  un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

 

4.  Le  Fondazioni  forniscono  nel  bilancio  informazioni,  di  natura  qualitativa  (ad  esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli.

 

Art. 5

 

Imprese ed enti strumentali

 

1.  L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

 

2.  Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi  per  l’attività  d’istituto,  attraverso  l’iscrizione  di  un  importo  equivalente  alla  voce “Altri fondi”, e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

 

3.  Le  Fondazioni  che,  alla  data  del  presente  Protocollo,  non  hanno  nel  passivo  un  fondo  di copertura  capiente  predispongono  un  programma  per  la  sua  costituzione,  nell’importo indicato al comma 2, entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, tenendo conto  degli  investimenti  immobiliari  riconducibili  alle  previsioni  del  richiamato  art.  7, comma  3-bis,  effettuati  dalle  imprese  ed  enti  strumentali.  Tale  programma  è tempestivamente trasmesso all’Autorità di vigilanza.

 

TITOLO II

 

GOVERNANCE

 

Art. 6

 

Partecipazioni

 

1.  Le Fondazioni trasmettono all’Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive  modifiche,  aventi  ad  oggetto  l’esercizio  dei  diritti  connessi  alle  partecipazioni detenute  nella  società  bancaria  conferitaria,  dando  espressamente  conto  che  i  suddetti accordi  non  contengono  previsioni  in  contrasto  con  i  principi  stabiliti  dall’articolo  6  del decreto legislativo n. 153/99.

 

2.  Sono trasmessi all’Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 153/1999.

 

3.  Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell’accordo o dalla sua modifica.

 

 

 

Art. 7

 

Mandati

 

1.  Nel rispetto dell’art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 153/99, al fine di assicurare il ricambio  dei  componenti  degli  organi,  le  Fondazioni  adeguano  i  loro  statuti  ai  seguenti principi:

 

a)  l’Organo di Amministrazione, il Presidente e l’Organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni; tale disposizione non si applica ai mandati in corso alla data del presente Protocollo.

 

b)  le  cariche  negli  organi  statutari,  ivi  compreso  il  Presidente,  non  possono  essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo;

 

c)  ai fini della lettera b), non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla  metà  del  tempo  statutariamente  previsto,  purché  per  causa  diversa  dalle  dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

 

2.  Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

 

 

 

Art. 8

 

Selezione dei componenti degli organi

 

1.  Le  Fondazioni  garantiscono  la  presenza  nei  propri  organi  di  soggetti  portatori  di professionalità,  competenza  e  autorevolezza  nonché  l’adozione  di  processi  di  nomina funzionali  a  salvaguardare  l’indipendenza  e  la  terzietà  dell’Ente,  anche  sulla  base  delle previsioni di cui al successivo art. 10.

 

2.  Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito  regolamento,  nel  quale  sono  tra  l’altro  specificati  le  competenze  e  i  profili professionali  richiesti,  che  sono  idonei  ad  assicurare  una  composizione  degli  organi  che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell’ambito territoriale indicati in statuto.

 

3.  Gli statuti assicurano la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

 

4.  Fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dall’art. 4, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  153/99,  le  Fondazioni,  verificano  che  i  soggetti designanti  siano  rappresentativi  del  territorio  e  degli  interessi  sociali  sottesi  dall’attività istituzionale della fondazione. Le Fondazioni, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili  per  tale  valutazione,  promuovono  uno  o  più  incontri  con  gli  enti,  pubblici  e  privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità  di  convocazione  degli  incontri  sono  preventivamente  ed  oggettivamente disciplinati;  i  partecipanti  possono  intervenire,  presentare  documenti  e  proposte.  Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all’Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

 

5.  Le nomine per cooptazione sono previste esclusivamente ai fini della nomina di personalità di  chiara  e  indiscussa  fama,  sono  effettuate  tenendo  conto  dell’esigenza  di  assicurare  la presenza  del  genere  meno  rappresentato,  nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza  e  con  l’applicazione  di  un  criterio  selettivo  idoneo  a  individuare  soggetti  dotati  di  esperienza  e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non superano il quindici per  cento  del  numero  dei  componenti  dell’Organo  di  Indirizzo,  arrotondato  all’unità superiore.

 

6.  Non è consentita la cooptazione per la formazione dell’Organo di Amministrazione.

 

 

 

Art. 9

 

Corrispettivi per i componenti degli organi

 

1.  I  corrispettivi,  comunque  qualificati,  per  i  componenti  degli  organi  sono  di  importo contenuto,  in  coerenza  con  la  natura  delle  fondazioni  bancarie  e  con  l’assenza  di  finalità lucrative.

 

2.  I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni.

 

3.  Per  le  fondazioni  con  patrimonio  superiore  a  un  miliardo  di  euro  il  compenso  annuale complessivamente  corrisposto,  a  qualunque  titolo,  al  Presidente  non  è  superiore  a duecentoquarantamila euro. Per le altre Fondazioni il compenso massimo del Presidente è determinato in misura inferiore al predetto limite in funzione dei parametri di cui al comma 2. Se tali parametri cambiano in misura consistente e durevole, le Fondazioni provvedono ad adeguare il compenso.

 

4.  Per  i  componenti  dell’Organo  di  Indirizzo  sono  previsti  esclusivamente  trattamenti  non “corrispettivi”, ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell’organo e alle spese sostenute.

 

5.  La  somma  complessiva  corrisposta  a  qualunque  titolo  a  Presidente,  componenti  del Consiglio  di  Amministrazione,  dell’Organo  di  indirizzo,  dell’Organo  di  controllo,  di comitati  e/o  commissioni  non  può  in  ogni  caso  superare  le  seguenti  percentuali  sul patrimonio:

 

a)  per patrimoni superiori a 5.000 milioni di euro: 0,05%;

 

b)  per patrimoni inferiori o uguali a 5.000 milioni di euro e superiori a 500 milioni di euro: 0,1%;

 

c)  per patrimoni inferiori o uguali a 500 milioni di euro e superiori a 120 milioni di euro: 0,25%;

 

d)  per patrimoni inferiori o uguali a 120 milioni di euro: 0,4%.

 

 

 

Art. 10

 

Incompatibilità e ineleggibilità

 

1.  Gli statuti specificano le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge individuando anche ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, tenuto conto, in particolare, degli incarichi politici e dell’esigenza di assicurare  una  discontinuità  temporale,  pari  ad  almeno  un  anno,  tra  il  ruolo  politico  in precedenza ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione.

 

2.  Non possono ricoprire la carica di componente degli organi delle Fondazioni: i membri del parlamento  nazionale  ed  europeo  o  del  Governo;  gli  assessori  o  consiglieri  regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei  consorzi  fra  enti  locali,  il  presidente  e  i  componenti  dei  consigli  e  delle  giunte  delle unioni  di  comuni,  i  consiglieri  di  amministrazione e il  presidente delle aziende speciali e delle  istituzioni  di  cui  all’articolo  114  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.

 

3.  Chiunque  abbia  ricoperto  la  carica  di  componente  degli  organi  della  società  bancaria conferitaria  non  può  assumere  cariche  negli  organi  della  Fondazione  prima  che  siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico.

 

4.  La  Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria  conferitaria, non può designare o votare  candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

 

 

 

Art. 11

 

Trasparenza

 

1.  Le Fondazioni rendono pubbliche informazioni complete sulla loro attività. Le informazioni sono  rese  in  modo  chiaro,  facilmente  accessibile  e  non  equivoco  al  fine  di  garantire  la trasparenza delle scelte effettuate.

 

2.  Sono resi pubblici sui siti internet delle Fondazioni almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti,  bilanci,  documenti  programmatici  previsionali,  informazioni  concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e curricula dei componenti degli organi.

 

3.  Le Fondazioni indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare  richieste  di  sostegno  finanziario  indicando  le  condizioni  di  accesso,  i  criteri  di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.

 

4.  Nei  bandi  sono  indicati:  gli  obiettivi  perseguiti,  le  condizioni  di  accesso,  i  criteri  di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

 

5.  Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalle Fondazioni ex post in merito all’esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi  sociali  raggiunti  ove  misurabili,  tenuto  anche  conto  per  quanto  possibile  degli eventuali  indicatori  di  efficacia  preventivamente  determinati  sulla  base  di  una  attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

 

 

 

Art. 12

 

Cooperazione e forme di aggregazione

 

1.  Le Fondazioni perseguono l’efficienza e l’economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.

 

2.  Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.

 

 

 

Art .13

 

Attuazione del protocollo

 

1.  Le  Parti  si  impegnano  a  valutare  gli  effetti  del  presente  Protocollo  e  l’opportunità  di rivederne il contenuto quattro anni dopo la sua sottoscrizione.

 

2.  Le  Fondazioni  adottano  le  modifiche  statutarie  di  adeguamento  al  contenuto  del  presente Protocollo  entro  dodici  mesi  dalla  sua  sottoscrizione.  Restano  ferme  le  disposizioni statutarie e le delibere più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente Protocollo.

 

Letto, approvato e sottoscritto