Carta delle Fondazioni

TESTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA ACRI DEL 4 APRILE 2012

 

PREAMBOLO

 

Le Fondazioni rappresentano un bene originario nelle comunità locali e realizzano in responsabile autonomia i propri scopi istituzionali, secondo le proprie determinazioni, operando prevalentemente nell’ambito dei territori da cui hanno avuto origine.

 

Per  le  Fondazioni  l’autonomia  non  è  solo  principio  fondante  –  nelle  sue  varie declinazioni  in  termini  di  indipendenza  da  ingerenze  e  condizionamenti  esterni  e  di capacità  di  libera  autodeterminazione  per  adempiere  nel  modo  migliore  alla  propria missione  –  ma  è  anche  strumento  e  modalità  attuativa.  In  questo  senso,  l’autonomia rappresenta  la  capacità  di  definire  entro  i  limiti  generali  dettati  dal  sistema  positivo (costituzionale e legislativo) le proprie scelte e le relative regole attraverso le diverse forme  giuridiche  riconosciute:  statutarie,  regolamentari,  o  anche  di  semplice autodisciplina.

 

Tale autonomia, sancita dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003,  con  la  riconduzione  delle  Fondazioni  fra  i  soggetti  appartenenti  all’ organizzazione  delle  libertà  sociali,  non  è  disgiunta  dalla  assunzione  di  una  piena responsabilità per le finalità di interesse generale loro affidate e per le attività poste in essere. In tal modo tutti gli elementi, dalla trasparenza e pubblicità del proprio operato (ivi compresi i percorsi che ne garantiscono la realizzazione) alla autorevolezza degli amministratori,  fino  all’ordinato  funzionamento  degli  organi  di  governo  (la  cui specializzazione funzionale è volta ad attivare il circuito interno delle responsabilità) e alle forme di vigilanza previste dall’ordinamento, rappresentano attributi imprescindibili nell’ambito dei quali l’autonomia viene esercitata.

 

Le Fondazioni svolgono la loro attività nell’esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle  istanze  del  proprio  territorio,  in  maniera  imparziale  e  con  uno  spirito  di collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà  orizzontale  (come  declinato  dall’art.  118,  comma  4,  della  Costituzione), quali organismi in grado di esprimere capacità programmatiche e progettuali a favore della crescita culturale, sociale ed economica dei territori di riferimento. In tal senso, svolgono una funzione di  catalizzatore delle risorse, delle politiche e delle competenze presenti  sul  territorio  su  specifiche  problematiche  di  interesse  comune,  stimolando direttamente  o  attraverso  la  promozione  di  partnership,  processi  di  innovazione  e sviluppo nei settori di intervento.

 

Le  Fondazioni  condividono  il  contenuto  della  presente  Carta  e  ad  essa  ispirano  la propria  azione,  dando  attuazione  ai  principi  e  ai  criteri  indicati  declinandoli  in  piena autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, nonché in procedure e prassi operative, secondo le loro dimensioni e caratteristiche operative e istituzionali.

 

LA GOVERNANCE

 

PREMESSA

 

Costituiscono  gli  organi  di  governo  necessari  delle  Fondazioni,  oltre  al  presidente, l’organo di indirizzo, l’organo di amministrazione e l’organo di controllo.  Le Fondazioni assegnano un ruolo determinante alla separazione personale e funzionale tra i vari organi e quindi alle competenze e responsabilità attribuite a ciascuno di essi, fermo restando che:

 

–  l’organo di indirizzo è l’organo strategico cui spetta la formazione degli organi di amministrazione  e  di  controllo,  l’approvazione  delle  modifiche  statutarie,  la definizione delle linee programmatiche della politica d’investimento e della politica erogativa,    la  verifica  del  perseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  e  dei  programmi delineati e l’approvazione del bilancio annuale;

 

–  l’organo  di  amministrazione  è  l’organo  di  proposta  e  di  gestione,  deputato  a realizzare i programmi definiti dall’organo di indirizzo e a perseguire gli obiettivi individuati;

 

–  l’organo di controllo è l’organo cui compete il controllo e la verifica della legittimità e del corretto funzionamento della Fondazione.

 

Per  le  Fondazioni  di  origine  associativa,  l’assemblea  dei  soci,  che  costituisce  la continuazione degli originari fondatori, rappresenta un soggetto insostituibile anche per assicurare all’interno dell’organo di indirizzo un’adeguata presenza di esponenti della società civile.

 

Le comunità locali concorrono alla formazione degli organi di governo delle Fondazioni secondo  le  previsioni  degli  statuti  e  nel  rispetto  dei  principi  di  autodisciplina  della presente Carta.

 

PRINCIPI

 

1. Autonomia

 

Le Fondazioni svolgono la loro attività, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze  del  proprio  territorio,  e  operano  le  loro  scelte  libere  da  ingerenze  e condizionamenti esterni che ne possano limitare l’autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

 

 

 

2. Responsabilità

 

Le Fondazioni operano nell’esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro operato in conformità ai principi della presente Carta.

 

Nel  perseguire  gli  obiettivi  di  missione,  elaborano  strategie  di  intervento  e  modalità operative  di  azione  tenendo  opportunamente  conto  delle  istanze  e  dei  bisogni provenienti  dal  territorio,  e  provvedendo  a  comunicare  alle  comunità  di  riferimento, nelle forme ritenute più idonee, le decisioni assunte e i risultati conseguiti.

 

 

 

3. Rappresentatività

 

Nel processo di composizione degli organi di indirizzo le Fondazioni adottano le misureidonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità  in  grado  di  concorrere  proficuamente  alla  loro  attività  e  alle  loro  finalità istituzionali, perseguendo un’adeguata presenza di genere.

 

 

 

4. Autorevolezza e competenza degli organi

 

I  componenti  degli  organi,  oltre  al  possesso  dei  requisiti  di  onorabilità  previsti  dalla legge,  sono  portatori  di  professionalità,  competenza  e  autorevolezza  in  grado  di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l’organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento  dei  programmi  di  attività  e  a  preservare  il  corretto  funzionamento dell’Ente.

 

 

 

5. Indipendenza degli organi

 

I  componenti  degli  organi  concorrono,  in  posizione  di  parità  e  in  un  positivo  e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà delle Fondazioni. Agiscono nell’esclusivo interesse delle Fondazioni e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

 

 

 

6. Trasparenza

 

Le Fondazioni individuano i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l’organo di  indirizzo  e  disciplinano  le  modalità  attraverso  le  quali  gli  stessi  partecipano effettivamente  alla    formazione  del  medesimo.  Definiscono  altresì  le  procedure  di nomina dei designati, esplicitando e rendendo pubbliche le relative modalità individuate secondo criteri idonei ad assicurare esperienze e saperi adeguati alle finalità statutarie prescelte, a salvaguardare l’indipendenza dei singoli componenti e dell’organo nel suo complesso, nonché la sua equilibrata composizione.

 

Le  Fondazioni  identificano  opportune  modalità  per  rendere  pubblici  i  percorsi professionali e le competenze dei componenti degli organi.

 

Al  fine  di  effettuare  in  autonomia  le  migliori  scelte  nell’interesse  proprio  e  delle comunità di riferimento, le Fondazioni provvedono, in particolare, a esplicitare i profili di  competenza  ritenuti  idonei  a  ricoprire  gli  incarichi  all’interno  degli  organi, l’eventuale  adozione  di  modalità  di  designazione  dei  componenti  degli  organi  di indirizzo basate sull’indicazione da parte dei soggetti designanti di più candidati tra cui effettuare la selezione, l’individuazione degli ambiti nei quali i designati devono aver maturato i requisiti e la definizione dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

 

 

 

7. Incompatibilità e ineleggibilità

 

Al  fine  di  salvaguardare  la  propria  indipendenza  ed  evitare  conflitti  di  interesse,  la partecipazione  agli  organi  delle  Fondazioni  è  incompatibile  con  qualsiasi  incarico  o candidatura politica (elettiva o amministrativa). Le Fondazioni individuano le modalità ritenute più idonee per evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, anche ulteriori rispetto alle predette fattispecie.

 

Le  Fondazioni  individuano  inoltre  opportune  misure  atte  a  determinare  una discontinuità temporale tra incarico politico svolto e nomina all’interno di uno dei loro organi.  La  disciplina  di  eventuali  ipotesi  di  discontinuità  tra  cessazione  dalla  Fondazione  e  assunzione  successiva  di  incarichi  politici  (elettivi  o  amministrativi)  è rimessa alla sottoscrizione di “impegni morali” o alla stesura di un “codice etico”.

 

 

 

8. Autorevolezza e competenza delle nomine in società controllate e partecipate

 

La  designazione  dei  componenti  degli  organi  di  società  controllate  e  partecipate  ha luogo  secondo  criteri  volti  a  garantire  autorevolezza  e  competenza  dei  nominati,  in funzione  delle  caratteristiche  della  società  e  del  ruolo  da  ricoprire.  Le  nomine  sono effettuate nell’esclusivo interesse delle società controllate o partecipate.

 

 

 

9. Stabilità e Continuità

 

Le  Fondazioni  adottano  idonee  misure  in  grado  di  garantire  l’unitarietà  operativa  e l’univoca rappresentanza dell’ente – assicurate in via primaria dall’unicità della figura del presidente – salvaguardando la distinzione dei ruoli e dei compiti degli organi, e di evitare che il rinnovo degli organi possa creare situazioni di instabilità nella governance o di discontinuità nell’azione. In tal senso, nel rispetto del limite di numero dei mandati previsto dalla normativa e di una ragionevole durata delle cariche atti a contemperare l’esigenza  di  continuità  dell’azione  degli  organi  con  quella  del  loro  ricambio,  le Fondazioni  possono  identificare  modalità  (quali  il  rinnovo  parziale  e  scaglionato  nel tempo dei componenti del medesimo organo; la sfasatura temporale nella scadenza degli organi;  la  loro  differente  durata;  ecc.),  atte  a  garantire,  al  necessario  ricambio, condizioni di gradualità, privilegiando, in ogni caso, la stabilità e la funzionalità.

 

Le Fondazioni riconoscono alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuovono la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in funzione della loro dimensione e operatività.

 

 

 

10. Economicità

 

In conformità al criterio generale  di buon uso delle risorse, le Fondazioni determinano l’entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati  alle  relative  cariche,  nonché  della  loro  congruità  rispetto  alla  natura istituzionale dell’Ente, alla dimensione, alle finalità perseguite e agli oneri di gestione complessivi.

 

 

 

11. Cooperazione con altre Fondazioni

 

Le Fondazioni favoriscono la collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione sia attraverso relazioni dirette  tra  Fondazioni,  sia  attraverso  il  coordinamento  dell’Acri  o  degli  organismi associativi regionali.

 

 

 

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

 

PREMESSA

 

 

 

Nel  perseguimento  delle  finalità  istituzionali,  le  Fondazioni  operano  avendo  come riferimento il proprio territorio di elezione, secondo logiche ispirate all’autonomia delle scelte  e  alla  imparzialità  delle  decisioni,  nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di sussidiarietà, senza svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte.

 

 

 

1.  PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

 

 

 

1.1. Territorialità

 

Le Fondazioni sono radicate nel territorio da cui hanno avuto origine. In relazione alla propria  tradizione  storica  e  alla  propria  dimensione,  ognuna  definisce  gli  ambiti  di operatività  nonché  condizioni  e  modalità  secondo  cui  partecipa  alle  iniziative  sovra territoriali anche in collaborazione con le altre Fondazioni, italiane e straniere.

 

 

 

1.2. Ascolto

 

L’interazione con le comunità dove sono radicate è un valore imprescindibile, che viene perseguito secondo modalità e forme adeguate alle realtà di riferimento, dando ascolto e interpretando le istanze ritenute più meritevoli di attenzione.

 

 

 

1.3. Programmazione

 

Le Fondazioni operano secondo metodi di programmazione annuale e pluriennale. Nella definizione  delle  linee  programmatiche,  individuano,  sulla  base  delle  competenze  e delle esperienze acquisite, i settori, gli ambiti e le modalità di intervento, in relazione alla  propria  visione  e  alla  significatività  dei  bisogni  e  delle  esigenze  rilevate,  anche mediante il confronto con i soggetti più rappresentativi delle realtà locali.

 

 

 

1.4. Sussidiarietà

 

In conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, definiscono in piena libertà e indipendenza la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.

 

 

 

1.5. Autonomia nelle scelte

 

Le Fondazioni individuano autonomamente le modalità di intervento ritenute più idonee per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, attraverso sia il finanziamento di iniziative promosse da terzi, che la realizzazione di iniziative proprie, nel rispetto dei principi  di  trasparenza  e  di  non  discriminazione,  dando  rilievo  alla  valenza  sociale, economica e ambientale delle iniziative.

 

 

 

1.6. Allocazione e gestione delle risorse

 

Le  Fondazioni  operano  secondo  criteri  di  economicità,  perseguendo  obiettivi  di efficienza e di efficacia, anche attraverso il confronto con esperienze e prassi poste in essere da altre fondazioni italiane e internazionali. Mettono in atto politiche attive di bilancio  volte  a  stabilizzare  le  erogazioni  nel  tempo  e  a  realizzare  un’equilibrata destinazione dei proventi tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

 

 

 

1.7. Comunicazione

 

Le Fondazioni hanno cura di porre in essere le opportune azioni volte a fare conoscere il percorso  di  rilevazione  delle  esigenze  del  territorio  e  i  contenuti  programmatici  della propria attività.

 

 

 

1.8. Rendicontazione

 

Le Fondazioni danno conto dell’attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso idonei strumenti informativi e divulgativi che assicurino un agevole accesso alle informazioni e la loro più ampia diffusione.

 

 

 

2. PRINCIPI E CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE  

 

 

 

Principi che informano il processo

 

 

 

2.1. Trasparenza

 

Le Fondazioni individuano e informano i propri stakeholder, utilizzando le modalità e gli  strumenti  ritenuti  più  idonei,  circa  il  processo  mediante  il  quale  pervengono all’individuazione  delle  iniziative  da  sostenere,  siano  esse  di  terzi  che  proprie.  La trasparenza con riferimento alle condizioni di accesso, ai criteri di selezione e agli esiti del processo di individuazione delle iniziative di terzi da finanziare, nonché del percorso di  identificazione  di  progetti  propri,  rappresentano  elementi  di  fondamentale importanza, che trovano evidenza in apposite e pubblicizzate determinazioni .

 

 

 

2.2. Imparzialità e non discriminazione

 

La individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che consentano  di  perseguire  al  meglio  gli  obiettivi  di  missione,  escludendo  situazioni  di conflitto di interessi e ingerenze esterne. L’eventuale impiego di professionalità esterne nel processo di selezione avviene nel rispetto dell’indipendenza di formazione del loro giudizio di valutazione.

 

Nel  processo  di  individuazione  delle  iniziative,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  dei  criteri definiti, viene garantita la parità di trattamento.

 

 

 

2.3. Comparazione

 

Nel processo di selezione  delle  iniziative attraverso  bandi le  Fondazioni  procedono  a una  valutazione  di  merito  sia  assoluta  sia  comparativa  rispetto  ad  altre  iniziative  di analogo  contenuto.  Similmente,  i  “progetti  propri”  sono  realizzati  a  seguito  della valutazione di possibili soluzioni alternative per perseguire con maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi programmati.

 

 

 

2.4. Accesso all’informazione

 

Le  Fondazioni  mettono  in  atto  le  opportune  procedure  operative  per  fornire  ai richiedenti  informazioni  circa  lo  stato  di  avanzamento  delle  pratiche  e  gli  esiti  del processo di selezione.

 

 

 

2.5. Economicità

 

Le  risorse  destinate  dalle  Fondazioni  al  processo  di  individuazione  e  selezione  delle iniziative sono commisurate alla dimensione delle disponibilità e alla complessità dei contenuti  oggetto  di  valutazione.  Le  Fondazioni  pongono  massima  attenzione  al bilanciamento tra l’esigenza di efficacia del processo di individuazione delle iniziative  e i costi a esso collegati.

 

 

 

2.6. Adattabilità

 

Il  processo  di  individuazione  delle  iniziative  viene  adattato,  nel  rispetto  dei  principi descritti, ai diversi contesti con riguardo alle modalità di valutazione, alle caratteristiche dei potenziali beneficiari, alla dimensione delle risorse a disposizione e agli ambiti di intervento.

 

 

 

Criteri di valutazione delle iniziative di terzi

 

Nel  processo  di  selezione  delle  iniziative  di  terzi  le  Fondazioni  adottano  i  seguenti criteri  generali  di  valutazione,  coniugandoli  in  funzione  delle  caratteristiche  e  dei contenuti  dell’ambito  di  intervento  interessato  e  all’entità    delle  risorse  ad  esso destinate.

 

 

 

1. Caratteristiche del richiedente

 

L’esperienza,  la  competenza,  la  professionalità,  la  reputazione  e  la  propensione  di mettersi  in rete con  altri partner,  rappresentano elementi  fondamentali  di valutazione della  capacità  dei  proponenti  di  perseguire  con  efficacia  ed  efficienza  gli  obiettivi delleiniziative proposte. Vengono adottati gli opportuni meccanismi atti a favorire, ove possibile, il ricambio tra i soggetti finanziati.

 

 

 

2. Capacità di lettura del bisogno e adeguatezza e coerenza della soluzione proposta

 

La proposta viene valutata in relazione al grado di comprensione delle caratteristiche del bisogno,  all’efficacia  della  soluzione  proposta  rispetto  al  bisogno  rilevato  e  alla coerenza della stessa con gli obiettivi e i programmi definiti.

 

 

 

3. Innovatività

 

Il  contenuto  innovativo  della  proposta  in  termini  di  risposta  al  bisogno,  di  modalità organizzative o di impiego delle risorse rappresenta un elemento da tenere in opportuna considerazione.

 

 

 

4. Efficienza

 

Le risorse necessarie per la realizzazione dell’iniziativa devono essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l’impiego previsto deve rispettare criteri di efficienza e di accurata gestione.

 

 

 

5. Sostenibilità

 

La  proposta  viene  valutata  in  relazione  alla  capacità  di  proseguire  l’azione  oltre  i termini  previsti  dal  sostegno  finanziario  delle  Fondazioni,  attraverso  la  generazione diretta  di  risorse,  l’attrazione  di  proventi  futuri  o  la  presa  in  carico  dell’iniziativa  da parte di altri soggetti pubblici o privati.

 

 

 

6. Capacità di catalizzare altre risorse

 

La capacità della proposta di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da  altri  soggetti  finanziatori,  che  da  autofinanziamento,  e  disponibili  per  un  pronto avvio  del  progetto,  rappresenta  un  elemento  di  estrema  rilevanza  per  comprendere  il livello di credibilità, affidabilità ed efficacia dell’iniziativa e dei suoi proponenti.

 

 

 

7. Non sostitutività

 

Nel valutare le iniziative le Fondazioni perseguono un approccio complementare e non sostitutivo dell’intervento pubblico, tenuto conto delle situazioni di contesto.

 

 

 

8. Monitoraggio e valutazione

 

Le  Fondazioni  pongono  attenzione  all’efficacia  dei  meccanismi  di  monitoraggio  e valutazione eventualmente presenti all’interno della proposta e/o della misurabilità degli obiettivi e del programma di attuazione previsto.

 

 

 

3.  PRINCIPI  DI  GESTIONE,  MONITORAGGIO  E  VALUTAZIONE  DELLE  INIZIATIVE SOSTENUTE 

 

 

 

3.1.  Procedure di erogazione

 

Le Fondazioni definiscono e rendono noti ai beneficiari tempi e modalità di erogazione dei contributi concessi.

 

 

 

3.2.  Monitoraggio e valutazione dei progetti sostenuti

 

Le Fondazioni verificano la realizzazione delle iniziative sostenute sia sotto il profilo amministrativo sia nel merito dell’efficacia dell’azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari, individuando le relative modalità, corredate dalle necessarie risorse, in relazione alla dimensione del contributo e alla natura e complessità del progetto.

 

 

 

3.3. Valutazione dei risultati dell’azione

 

Le  Fondazioni  raccolgono  ed  elaborano  informazioni  sul  complesso  delle  iniziative sostenute per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell’azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell’attività dei periodi successivi.

 

 

 

3.4. Disseminazione delle esperienze

 

Le  Fondazioni  promuovono  la  disseminazione  delle  esperienze  più  positive,  sia  con proprie  iniziative  di  comunicazione  esterna  sia  stimolando  i  beneficiari  a  diffondere notizie e informazioni su quanto realizzato.

 

 

 

3.5. Riservatezza delle informazioni

 

Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, la concessione di contributi a terzi è subordinata  al  consenso  degli  stessi  alla  messa  in  rete  di  informazioni  inerenti  al contributo medesimo.

 

 

 

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

 

 

 

PREMESSA

 

Nella  gestione  del  proprio  patrimonio,  le  Fondazioni  operano  secondo  le  logiche dell’investitore  istituzionale,  avendo  a  riferimento  un  orizzonte  temporale  di medio/lungo periodo, attente alla salvaguardia del patrimonio e all’adeguata redditività.

 

 

 

1. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

 

 

 

Principi

 

 

 

1.1. Salvaguardia del patrimonio

 

Il  patrimonio ha lo  scopo  di  garantire il  perseguimento  della  missione  nel  tempo.  Le decisioni di investimento vengono effettuate osservando criteri prudenziali di rischio, in coerenza  con  l’obiettivo  di  salvaguardare  nel  medio/lungo  periodo  il  valore  del patrimonio e la sua capacità di produrre reddito. Le politiche di spesa (erogative e di struttura)  sono  correlate  con  gli  obiettivi  di  mantenimento  del  patrimonio  e  di stabilizzazione  dei  flussi  erogativi  in  un  orizzonte  pluriennale,  tenuto  conto  delle esigenze  del  territorio.  L’eventuale  ricorso  a  forme  di  finanziamento  esterno  viene effettuato nel rispetto del principio di tutela del patrimonio.

 

 

 

1.2. Adeguata redditività

 

Il  patrimonio  viene  investito  con  l’obiettivo  di  produrre  una  redditività  in  grado  di consentire  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  missione.  Le  decisioni  di  investimento sono adeguatamente bilanciate al fine di ottenere una redditività complessiva coerente con  le  esigenze  di  impiego,  in  un  arco  temporale  coerente  con  la  sua  natura  di investitore di lungo periodo.

 

 

 

1.3. Pianificazione dell’impiego del patrimonio

 

L’impiego  del  patrimonio  richiede  una  attenta  attività  di  pianificazione  strategica  e operativa  volta  a  individuare  obiettivi  e  classi  di  investimento  idonei  a  garantire  la continuità del patrimonio e un’adeguata redditività sia nel breve che nel lungo periodo.

 

Le singole decisioni di investimento si inseriscono coerentemente all’interno di questo quadro di riferimento.

 

 

 

1.4. Diversificazione

 

La  consistenza  delle  decisioni  di  investimento  è  coerente  con  l’esigenza  di diversificazione del rischio in una pluralità di investimenti sufficientemente ampia da consentire  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  salvaguardia  del  patrimonio  e  di generazione  di  un  adeguato  flusso  di  risorse  per  lo  svolgimento  dell’attività istituzionale.

 

 

 

1.5. Trasparenza

 

Le  modalità  di  determinazione  delle  decisioni  di  investimento,  orientate  al perseguimento degli scopi statutari, vengono stabilite, prima dell’avvio dei processi di selezione, dagli organi deputati alla valutazione e rese esplicite.

 

 

 

1.6. Competizione/comparazione

 

Le decisioni di investimento sono determinate sulla base di un processo comparativo tra opportunità alternative, che tiene conto di criteri oggettivi di valutazione.

 

 

 

1.7. Collegamento funzionale

 

L’investimento  del  patrimonio,  oltre  che  generare  la  redditività  necessaria  per  lo svolgimento  delle  attività  istituzionali,  può  rappresentare  uno  strumento  diretto  di sostegno a iniziative correlate alle finalità perseguite. Nel rispetto dei principi generali di  investimento  (salvaguardia  del  valore  del  patrimonio  e  adeguata  redditività)  e  di specifiche linee guida cui ispirare la politica degli investimenti collegati alla missione, le Fondazioni possono ricercare idonee opportunità di impiego per perseguire gli scopi istituzionali di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

 

 

 

1.8. Rapporto con società bancaria di riferimento

 

Nell’ambito  delle  proprie  finalità  di  sviluppo  del  territorio,  attraverso  l’investimento nella  società  bancaria  di  riferimento,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente,  le Fondazioni  perseguono  l’obiettivo  di  contribuire  alla  promozione  dello  sviluppo economico,  nella  consapevolezza  che  una  istituzione  finanziaria  solida  e  radicata  nei territori  costituisca  un  volano  di  crescita  e  di  stabilizzazione  del  sistema  finanziario locale  e  nazionale.  Le  Fondazioni  non  si  ingeriscono  nella  gestione  operativa  delle società bancarie, ma, esercitando i diritti dell’azionista, vigilano affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati.

 

 

 

1.9. Bilanciamento breve e medio/lungo periodo

 

Un’equilibrata  erogazione  di  risorse  nel  tempo  consente  di  garantire  un  contributo armonico  ai  processi  di  sviluppo  economico-sociali  del  territorio.  A  tal  fine,  gli investimenti  vengono  programmati  bilanciando  opportunamente  il  flusso  di  proventi con  riferimento  a  orizzonti  di  breve  e  di  medio/lungo  periodo,  anche  attraverso  una diversificazione tra strumenti di investimento, avuto riguardo tra l’altro al loro grado di liquidità  e  alla  programmazione  dell’attività  erogativa.  Il  meccanismo  dei  Fondi  di Stabilizzazione  rappresenta  una  leva  importante  ma  complementare  rispetto  a  un bilanciamento delle risorse perseguito attraverso coerenti processi di investimento del patrimonio.

 

 

 

1.10. Eticità

 

Nelle decisioni di impiego del proprio patrimonio vengono esclusi gli investimenti che presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell’uomo e delle norme di    tutela  dell’ambiente  e  del  patrimonio  storico,  artistico  e  culturale,  a  tal  fine ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali.

 

 

 

1.11.  Assunzione e gestione del rischio

 

Nell’assunzione  e  gestione  del  rischio  le  Fondazioni  operano  coerentemente  con  le esigenze  di  salvaguardia  del  patrimonio  e  di  generazione  di  un’adeguata  redditività funzionale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  istituzionali  in  un  arco  temporale  di medio/lungo  termine,  perseguendo  in  primo  luogo  un  adeguato  livello  di diversificazione  degli  investimenti.  Qualora  ritenuto  opportuno,  potranno  adottare modelli  di  valutazione  del  rischio  che  possano  essere  di  supporto  alla  definizione  e gestione  degli  impieghi,  anche  identificando in  un  dato  orizzonte  temporale  il  livello massimo  di  rischio  accettabile,  inteso  sia  come  variabilità  del  valore  degli  asset  sia come  variabilità  del  rendimento  atteso  dagli  stessi,  coerentemente  con  le  esigenze  di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività.

 

 

 

1.12. Copertura del rischio

 

Avuto  riguardo  ai  costi/benefici,  nonché  al  trattamento  contabile,  le  Fondazioni valutano l’opportunità di porre in essere forme di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio. Considerata la loro natura  di  investitori  a  medio/lungo  termine,  valuteranno  altresì  i  costi/benefici  di copertura  del  rischio  delle  periodiche  fluttuazioni  dei  mercati  finanziari,  anche  in relazione alla presenza di fondi che consentano di attenuare possibili effetti sulla propria attività di erogazione delle fasi negative dei mercati.

 

 

 

Criteri di selezione

 

 

 

1.1. Rischio

 

Il  rischio  intrinseco  dell’investimento,  nelle  sue  diverse  componenti,  rappresenta  un elemento fondamentale di valutazione che va considerato in termini sia assoluti, rispetto cioè alla propensione al rischio insita nella strategia di gestione del patrimonio, sia in termini relativi rispetto a investimenti aventi caratteristiche analoghe.

 

 

 

1.2. Rendimento atteso

 

La redditività attesa dall’investimento va valutata al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale)  e messa in correlazione con il rischio intrinseco dell’investimento.

 

 

 

1.3. Flussi finanziari attesi

 

La  distribuzione  nel  tempo  di  uscite  ed  entrate  finanziarie  relative  a  un  investimento richiede  una  attenta  valutazione  al  fine  di  considerare  l’impatto  della  decisione  sulla liquidità  complessiva  e  la  generazione  di  risorse  per  il  perseguimento  degli  scopi istituzionali.

 

 

 

1.4. Liquidabilità

 

L’investimento deve essere valutato anche in termini di liquidabilità, in relazione agli impegni  derivanti  dall’attività  istituzionale,  ai  tempi  necessari  per  la  sua smobilizzazione,  ai  potenziali  oneri  di  liquidazione  (perdite  di  valore  e/o  oneri aggiuntivi).

 

 

 

1.5. Chiarezza e comprensibilità

 

La  chiarezza  e  la  comprensibilità  delle  caratteristiche  dell’investimento  e  delle  sue implicazioni  dirette  e  indirette  devono  rappresentare  condizioni  determinanti  nel processo  di  selezione  di  un  investimento,  in  quanto  incidono  sul  rischio  e  la  sua liquidabilità.

 

 

 

2.  ASSETTO  ORGANIZZATIVO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

 

 

 

Principi

 

 

 

2.1. Responsabilità

 

I ruoli e le responsabilità degli organi e delle strutture tecniche coinvolte nella gestione del  patrimonio  sono  distinti  e  chiaramente  individuati,  essendo  di  competenza dell’Organo di Indirizzo la definizione della politica degli investimenti, dell’Organo di Amministrazione la sua traduzione operativa e delle strutture tecniche la sua esecuzione.

 

 

 

2.2. Trasparenza

 

Le Fondazioni definiscono, attraverso uno o più atti, le modalità procedurali e i criteri di gestione del patrimonio avendo riguardo alla definizione del livello di diversificazione degli  investimenti  e  dell’eventuale  benchmark  strategico  di  rendimento,  nonché  della scelta  in  merito  alla  struttura  organizzativa  per  la  gestione  del  patrimonio,  interna  o esterna,  e,  in  questo  secondo  caso,  ai  criteri  di  selezione  dei  gestori  e  intermediari esterni.  Le procedure operative sono improntate a criteri di trasparenza volti a garantire la  conoscenza  del  processo  ai  soggetti  coinvolti  ai  vari  livelli,  nel  rispetto  delle rispettive competenze.

 

 

 

2.3. Individuazione assetto organizzativo

 

L’assetto  organizzativo  (interno  o  esterno)  per  la  gestione  del  patrimonio  viene individuato,  anche  in  relazione  alla  dimensione  e  alla  complessità  degli  investimenti, secondo criteri di economicità ed efficacia che consentano di pervenire a una soluzione  –  in  termini  funzionali  e  professionali  –  idonea  a  perseguire  gli  obiettivi  istituzionali prefissati. Nella individuazione della soluzione ottimale in termini di costi/benefici, può configurarsi anche l’adozione di modelli intermedi (parte interna e parte esterna).

 

 

 

2.4. Separatezza organizzativa

 

Nell’implementazione delle politiche di investimento, ove si opti per la gestione interna, le Fondazioni si avvalgono di personale dotato delle opportune competenze e adottano le necessarie misure per separare le responsabilità operative di gestione del patrimonio da quelle connesse all’attività erogativa, assicurando comunque il necessario governo del collegamento funzionale degli investimenti alla missione istituzionale.

 

Definiscono le modalità attraverso le quali viene garantita la separatezza, individuando le competenze di un eventuale comitato investimenti.

 

 

 

2.5. Monitoraggio e controllo

 

Le Fondazioni mettono in atto le opportune misure per assicurare un monitoraggio e un controllo  costante  sia  della  coerenza  degli  investimenti  realizzati  alle  politiche  di investimento  definite,  sia  degli  andamenti  e  delle  performance  conseguite.

 

Sottopongono  altresì  a  controllo  la  dinamica  del  rischio  e  qualora  ritenuto  opportuno potranno  stabilire  la  necessità  di  mantenerne  il  livello  nei  limiti  programmati, individuando preventivamente i meccanismi di azione a fronte di situazioni prospettiche di superamento di tali limiti.

 

Nel  caso  di    ricorso  a  gestori  professionali  esterni,  le  performance  da  essi  realizzate vengono  sottoposte  a  periodiche  verifiche  sulla  base  di  rendicontazioni  quali-quantitative riferite a criteri di elaborazione indipendenti e uniformi.

 

L’attività  di  monitoraggio  e  di  controllo  degli  investimenti  collegati  alla  missione esamina la loro coerenza rispetto alla più generale strategia di intervento istituzionale, oltre  al  mantenimento  di  un  adeguato  livello  di  bilanciamento  con  le  altre  forme  di investimento realizzate.

 

 

 

2.6. Completezza del bilancio

 

Ogni  scelta  gestionale  deve  trovare  corrispondenza  nella  contabilità  e  nel  bilancio annuale in conformità ai principi contabili applicabili alle Fondazioni in quanto soggetti non profit, dando evidenza all’impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. La nota integrativa  rappresenta  lo  strumento  per  fornire  una  adeguata,  completa  e  trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

 

 

 

2.7. Rendicontazione degli investimenti e dei risultati

 

L’impiego del patrimonio in valori mobiliari e i relativi rendimenti trovano evidenza nel bilancio e formano oggetto di specifica reportistica gestionale, distinta dal rendiconto annuale,  basata  sull’adozione  di  criteri  omogenei  di  valutazione  delle  diverse componenti.  La  predisposizione  di  un  reporting  finanziario  gestionale  dedicato  alle risultanze dell’attività patrimoniale si basa sull’esposizione dei valori a prezzi o valori correnti omogenei, al fine di misurare correttamente la redditività e i rischi assunti.

 

 

 

3.  PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE DELL’ADVISOR / GESTORE

 

 

 

Premessa

 

Qualora ritenuto opportuno e tenuto conto della dimensione e della complessità degli investimenti,  la  Fondazione,  nel  processo  di  gestione  del  proprio  patrimonio,  si avvalgono  del  supporto  di  advisor  e/o  gestori  professionali,  la  cui  individuazione  si ispira ai principi e ai criteri di seguito indicati.

 

 

 

Principi

 

 

 

3.1. Responsabilità

 

Gli  organi  delle  Fondazioni  sono  comunque  responsabili  della  gestione  degli investimenti  anche  in  caso  di  ricorso  a  competenze  esterne.  Le  decisioni  e  le performance  di  investimento,  anche  se  proposte  da  soggetti  esterni,  sono  di  diretta responsabilità degli organi.

 

 

 

3.2. Indipendenza

 

L’impiego  di  professionalità  esterne  è  finalizzato  al  perseguimento  degli  obiettivi  di investimento  definiti  e  risponde  al  suo  esclusivo  interesse;  a  tal  fine  vengono individuate le soluzioni più opportune per prevenire ed escludere situazioni di conflitto di interessi.

 

 

 

3.3. Trasparenza

 

Precedentemente all’avvio dei processi di individuazione di soggetti esterni a supporto della gestione degli investimenti, le modalità di selezione prescelte vengono condivise  all’interno delle Fondazioni e rese esplicite.

 

 

 

3.4. Competizione/comparazione

 

L’individuazione  dei  soggetti  esterni  può  essere  attivata  attraverso  una  procedura selettivo/comparativa che – sulla base di criteri di selezione predefiniti scelti  fra quelli di  seguito  indicati  (da  intendersi  come  indicazione  non  esaustiva  e  vincolante)  – coinvolge un numero adeguato di candidati al fine di effettuare una comparazione tra le differenti proposte e pervenire all’identificazione della soluzione più idonea.

 

 

 

Criteri di selezione

 

 

 

3.1. Curriculum societario

 

Il curriculum societario deve evidenziare gli elementi qualificanti dei candidati e della loro  attività  in  termini  di:  dimensioni,  numerosità  e  qualità  della  clientela  con particolare attenzione agli investitori istituzionali, stabilità dei rapporti con la clientela, competenze  ed  esperienze  specifiche,  caratteristiche  dell’eventuale  gruppo  di appartenenza, solidità economico/finanziaria.

 

 

 

3.2. Performance

 

Le  performance  passate  dei  candidati,  in  particolare  dei  gestori,  debbono  essere attentamente valutate al fine di comparare i risultati conseguiti nel tempo rispetto agli obiettivi assegnati e in situazioni di particolare stress finanziario e volatilità dei mercati.

 

 

 

3.3. Team

 

Le caratteristiche del team che si candida ad affiancare le scelte delle Fondazioni sono particolarmente importanti e devono essere valutate in termini di: numerosità, struttura organizzativa,  strumenti  di  controllo,  competenza  dei  singoli  componenti,  esperienze acquisite, turn over.

 

 

 

3.4. Indipendenza

 

L’indipendenza  dei  candidati  rispetto  a  situazioni  di  potenziale  conflitto  di  interessi rappresenta  un  elemento  fondamentale  di  selezione,  che  va  attentamente  valutato  per evitare  che  lo  svolgimento  dell’attività  di  supporto  possa  essere  compromesso  da finalità incompatibili con il mandato da affidare.

 

 

 

3.5. Modalità di monitoraggio

 

Particolare  attenzione  va  posta  nella  valutazione  dei  criteri  e  delle  modalità  di monitoraggio  proposte  dai  candidati  in  termini  di:  frequenza,  struttura  del  sistema  di reporting,  valutazione  e  analisi  di  mercato  anche  prospettiche,  trasparenza  e intelligibilità  delle  modalità  di  rendicontazione,  modalità  di  interrelazione  con  la struttura e gli organi.

 

 

 

3.6. Economicità dell’offerta

 

Gli elementi economici dell’offerta, esplicitati nelle componenti fisse e variabili e nelle rispettive modalità di calcolo, rappresentano una componente rilevante del processo di selezione.  Tale  componente  può  essere  valutata  contestualmente  agli  altri  criteri  di valutazione  o,  in  alternativa,  al  termine  del  processo  di  identificazione  di  una  rosa ristretta di candidati (short list) pre-selezionati in base ai criteri quali/quantitativi sopra identificati.